a) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
b) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis, D.P.R. n.601/1973;
c) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
d) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense;
e) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
f) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge n. 104/1992, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge n. 984/1977;
h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive.
Quest'ultima ipotesi di esenzione si intende applicabile anche nei casi di immobili utilizzati per le suddette attività, a prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse purchè siano svolte da enti pubblici e privati diversi dalla società, residenti nel territorio dello Stato, che non ABBIANO PER OGGETTO (esclusivo o principale) L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' COMMERCIALI.